有不少人从国内回意大利时,还是会有携带中国香烟回来的习惯。
有些人可能是想要作为礼物送给亲戚好友,有些人可能拿去售卖想赚点机票钱。
无论出于哪种原因,大家要注意,对某些特定商品(比如酒类、烟草等),海关会限制旅客可携带的免申报的商品数量。
所以,回意大利时,香烟不是我们想要带多少就可以带多少的。
那么,如果不申报,到底可以携带多少香烟以及如果被发现会受到哪些惩罚呢?
我们需要区分3种情况:
1)携带的香烟低于10包;
从国内回意大利时,根据规定原则上是可以自由携带200根香烟(等于10包,一条烟)。所以,如果携带的香烟低于这个数量,不会有任何问题。
2)携带的香烟数量少于10公斤;
如果携带的香烟数量低于10公斤(每包烟大概40克,一条大概400克,10条4公斤,所以10公斤的香烟大概有25条,也就是250包),那么根据意大利法律规定,可以被处以每克5欧元的刑事罚金。在这种情况下,旅客可以要求支付罚款来避免被追究刑事责任。
3)携带的香烟数量多于10公斤;
如果携带的香烟数量多于10公斤,也就是说多于250包,那么根据意大利法律规定,可以被处于2年到5年的有期徒刑,以及每克5欧元的刑事罚金。
大家回意大利时,千万不要偷偷在行李箱里塞很多烟。超过10公斤真的会被判有期徒刑的。所以,如果由于携带过多的香烟而被海关逮到,不要以为不会发生任何事,记得一定要找律师处理好案件,要不然会有进监狱的风险。
——实习律师 周弼盛
Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis D.P.R. n. 43/1973)
1.Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall’articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n.76, e con la reclusione da due a cinque anni.
2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a lire 1 milione.
Estinzione dei reati di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 2 l. 92/01)
1. Per i reati di contrabbando aventi ad oggetto quantitativi di tabacchi lavorati non superiori a 10 chilogrammi convenzionali, punibili con la sola pena della multa, il trasgressore può estinguere il reato effettuando il pagamento di una somma pari ad undecimo della multa applicabile, con un minimo di lire cinquecentomila.
2. Della facoltà di avvalersi della definizione in via amministrativa viene dato avviso al trasgressore con la notifica del primo atto di polizia giudiziaria redatto per l’accertamento del reato.
3. Il versamento della somma di cui al comma 1 deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica di cui al comma 2, presso l’ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato, ovvero presso il ricevitore capo della dogana competente per territorio, a seconda che l’accertamento venga effettuato al di fuori o all’interno degli spazi doganali. Ove il pagamento non sia effettuato direttamente, il trasgressore provvederà ad inviare copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento all’ufficio competente entro i dieci giorni successivi al termine ultimo per il versamento, che è di sessanta giorni. Fino alla scadenza dei termini di cui al presente comma, il procedimento penale rimane sospeso.
4. Il pagamento della somma di cui al comma 1 estingue il reato. Resta salvo l’obbligo del pagamento dei diritti doganali dovuti ai sensi dell’articolo 338 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.
5. Il processo verbale, se riguarda violazioni per le quali può avere luogo la definizione in via amministrativa, è trasmesso, a cura dell’organo verbalizzante, oltre che all’autorità giudiziaria competente, all’ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato o al ricevitore capo della dogana, competenti alla gestione del contesto.
6. L’ufficio dell’Amministrazione finanziaria competente per la gestione del contesto, qualora il trasgressore non si avvalga della definizione in via amministrativa, invia il processo verbale all’autorità giudiziaria competente, secondo le norme del codice di procedura penale.
7. Nei casi di contrabbando di tabacchi lavorati è disposta sempre la confisca amministrativa dei prodotti con provvedimento dell’ufficio competente alla definizione del contesto.
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